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Patrocinio Penale

Patrocinio a spese dello Stato in materia Penale (artt. da 90 a 118 DPR 115/2002, TUSG)

L'ammissione al Patrocinio dello Stato nel processo penale può essere richiesta dall'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 74) ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

L'ammissione al patrocinio è esclusa (art. 91)

  • per il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100: la nomina di un secondo difensore non esclude il beneficio nel caso in cui trovi applicazione la legge 11/1998 recante la “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario"; in tale circostanza, l'indagato, l'imputato o il condannato possono nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

Ai sensi dell’art. 76 sono inoltre esclusi i condannati con sentenza definitiva per i reati: di associazione mafiosa (art. 416 bic c.p.), connessi al traffico di tabacchi (art. 291 quater DPR 43/1973) e connessi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990) (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Limiti di reddito

Ai fini della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia penale, il limite del reddito annuo familiare (€ 12.838,01) è elevato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente (art. 92).

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale (violenza sessuale, atti sessuali con un minorenne e violenza sessuale di gruppo) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002.

 

Come si richiede

L'istanza (art. 78) (vedi modello scaricabile) è redatta in carta semplice deve essere a pena di inammissibilità sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto e accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).

L’istanza (art. 79) deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente;
  • i dati anagrafici del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
  • una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. 445/2000) relativa alle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare durante l'anno precedente alla domanda, determinato secondo le modalità previste dalla legge;
  • l’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;

Per i redditi del cittadino extra–comunitario prodotti all’estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Se il difensore è già stato nominato, la sottoscrizione del richiedente deve essere autenticata dall’avvocato, a pena d’inammissibilità.

 

Dove si richiede

L’istanza di ammissione va presentata (art.93) esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata a.r.:

-      all’ufficio innanzi al quale pende il processo;

-      nel caso di ricorso avanti la Corte di cassazione all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il richiedente detenuto, internato in un istituto, ovvero custodito in un luogo di cura, può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore; il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare, può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria. Il direttore dell’istituto o l’ufficiale di polizia giudiziaria cureranno la trasmissione della domanda all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

 

Decisione sull’istanza

Il giudice decide (art. 96) entro 10 giorni dalla presentazione o da quando è pervenuta la domanda.

Il magistrato (art. 97) dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato:

  • il decreto viene depositato in cancelleria;
  • del deposito è comunicato avviso all'interessato;
  • il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza;
  • l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia.

 

Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

L'ammesso al patrocinio può nominare un difensore, scegliendolo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alla difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente predisposto (art. 80).

Nei casi previsti dalla legge può nominare un consulente tecnico di parte (art. 102) e un investigatore privato autorizzato. Inoltre, non sono soggette al pagamento di diritti le richieste di copia degli atti processuali necessari per la difesa.

 

Cosa si può fare se la domanda è rigettata (art. 99)

Nel caso in cui la domanda non venga accolta l’interessato, entro 20 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento, può presentare ricorso al Presidente dell’Ufficio Giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento. Si procede in composizione monocratica con il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede all'interessato e all'ufficio finanziario. Contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Istanza di patrocinio a spese dello Stato
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