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Corte d'Appello di Venezia - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Venezia
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Chi siamo

La Corte di Appello di Venezia è costituita da quattro sezioni civili, una sezione specializzata agraria, una sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, una sezione per minorenni (area civile), una sezione lavoro, una sezione deominata Tribunale Regionale delle acque pubbliche, tre sezioni penali, una sezione per minorenni (area penale). Presso la Corte hanno sede due sezioni di Corte di Assise di Appello.

La Corte di Appello è sede del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito ai sensi dell'art.13 della Legge 10/12/1993 n.515.

Alla Corte di Appello compete:

  • la costituzione del collegio ex art. 7 Legge Costituzionale n.1/1989 (Tribunale per i reati ministeriali): presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.  Il collegio si rinnova ogni due anni; 
  • la formazione dell’elenco dei liquidatori d’avarie marittime previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (in Gazz. Uff., 21 aprile, n. 94). - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) (Art. 477 -Presso ogni corte d'appello il cui distretto confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di liquidatori d'avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal seguente articolo; Art. 478 L'elenco è formato da un comitato presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata. Nell'albo possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia.);
  • la nomina del Presidente della Commissione regionale di disciplina, per la circoscrizione Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia e Veneto, in merito di procedimento disciplinare a carico dei notai (CO.RE.DI) - Decreto Legislativo 1° agosto 2006, n. 249 – Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai –Artt. 32 , 33, 34, 35 e 36 (la nomina ha luogo ogni tre anni, entro il mese di febbraio);
  • il parere in merito alla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai (”Ordinamento del Notariato e degli archivi notarili” approvato con legge 16.2.1913, n° 89, art. 4, come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, N. 80);
  • i provvedimenti concernenti la nomina dei presentatori di protesti cambiari (artt. 44 e 68 della legge cambiaria, approvata con R.D. 12 dicembre 1933, n. 1669; l’art. 32 delle disposizioni approvate con R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; art. 2 della 12 giugno 1973, n. 349 “Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari”; D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290 “Regolamento di attuazione della legge 349/1973”);
  • i provvedimenti in materia di assistenza obbligatoria alla sede ai sensi dell’art. 26 della della legge 16 febbraio 1913 n. 89 Legge notarile e 45 del Regolamento 10 settembre 1914 n. 1326, nonché dell’art. 8 del R.D.L. 14.07.1937 n. 1666;
  • la formazione del collegio specializzato per le impugnazioni dei provvedimenti dell’Ordine dei Giornalisti - ex artt. 62 e 63 legge 3 marzo 1963 n. 69 (“…Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati…”- art. 63- 3° comma);
  • l'attività relativa alla nomina dei componenti esperti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ( L. 45/2004) istituito presso la Corte d’Appello di Venezia (per le circoscrizioni delle Corti d'Appello di Venezia, Trento e Trieste;
  • l’attività relativa alla nomina degli esperti per le Sezioni Specializzate Agrarie del Distretto;
  • l’attività relativa alla nomina dei componenti privati del Tribunale per i Minorenni e della Sezione per i Minorenni;
  • la nomina delle Commissioni abilitate ad esprimere un parere sulla dismissione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche previste dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, come da delega in data 1° agosto 2003 del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia (Commissioni Fuori Uso);
  • la nomina delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi dei Tribunali, previste dall’art. 41, 5 comma, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la cui composizione è disciplinata dal regolamento approvato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344.
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