Responsabile:
Pietro Andrea BREDA, Direttore
Personale amministrativo:
Ennio PELLIZZON, Operatore giudiziario
Cittadella della Giustizia – Edificio n. 16
Piano terra - Stanza 26
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano I - Stanza 14
Attività svolte:
COMPETENZE E FUNZIONI
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 13 della Legge 10/12/1933 n. 515, costituisce una speciale autorità indipendente alla quale è demandato il compito il controllo sulle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art. 7 L. 515/93) e regionali (art. 5 L. 43/95) e comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 13, co. 6 L. 96/2012) ed europee (art. 14 L.96/2012).
La documentazione relativa alle spese va inoltrata oltre che al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale rispettivamente al Presidente della Camera, del Senato o del Consiglio Regionale o del Consiglio Comunale e, relativamente alle elezioni europee al Presidente della Camera dei deputati.
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale è composto dal Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato), che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche o tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti.
Non possono essere nominati componenti del Collegio:
i parlamentari nazionali ed europei;
i consiglieri regionali, provinciali e comunali e i componenti delle rispettive giunte;
coloro che siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti; coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello o li abbiano ricoperti nei cinque anni precedenti.
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Deve nominare un mandatario elettorale anche il candidato che, pur avvalendosi esclusivamente di denaro proprio, spende oltre 2.500 Euro.
Il candidato deve designare per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale competente in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario elettorale.
La designazione, con allegata copia di un documento di riconoscimento del candidato e del mandatario, può essere consegnata a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec entro il periodo della campagna elettorale.
Il candidato non può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario elettorale deve registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 (del citato art. 7) relative alla campagna elettorale del candidato designante. A tal fine si avvarrà di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.
Per le sole elezioni regionali i candidati che spendano meno di 2582,28 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art.5, comma 4, L.43/95) possono scegliere di non nominare un mandatario.
Del pari sono esclusi dalla nomina del mandatario elettorale i candidati alle elezioni comunali i candidati che spendono meno di 2.550 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio (art.13, co. 6, L.96/2012).
I limiti di spesa, variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio, sono fissati dalla citata Legge 515/93 e successive modificazioni.
I limiti di spesa relativi ai canditi per le Elezioni Regionali sono fissati dall’art. 5, comma 1, della Legge 43/95 e vengono rivalutati con apposito Decreto Ministeriale in occasione di ogni elezione regionale.
Relativamente alle elezioni politiche, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.
Per le Elezioni politiche 2018 i candidati in più collegi hanno un limite di spesa fissato a € 52.000 per ciascun collegio plurinominale o uninominale, [vedi tabella collegi] a cui si somma un importo variabile pari a 1 centesimo per abitante; si presenta un rendiconto unico per tutti i collegi del Veneto.
Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della citata legge 515/1993.
La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa:
nel caso di elezioni politiche, entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore, al Presidente della Camera di appartenenza e al Collegio regionale di garanzia elettorale;
nel caso di elezioni regionale, entro tre mesi dal giorno delle elezioni regionali, al Presidente del Consiglio regionale, e al Collegio regionale di garanzia elettorale;
nel caso di elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale.
Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.
Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.
Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità, a tal fine può richiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e avvalersi dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.
Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro centottanta giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro il suddetto termine di centottanta giorni.
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata.
La mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25.882,84 ad un massimo di € 103.291,38. Nel caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica.
Legge 5 luglio 1982, n. 441 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (G.U. 16 luglio1982, n.194)
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (G.U. 14 dicembre 1993, n.292)
Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario (G.U. del 24 febbraio 1995, n.46)
Legge 31 dicembre 1996, n. 672 Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. (G.U. 3 gennaio 1997, n.2)
D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001 n.459 recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. (G.U. 13 maggio 2003, n.109)
Legge 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (G.U. 9 luglio 2012, n. 158)
Responsabile:
MANCINI Giovanni, Direttore
Personale amministrativo:
Valentina SORDON, Funzionario statistico
Monica FERRARO, Assistente giudiziario
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano III - Stanza 38
L’Ufficio Esami Avvocato si occupa della gestione delle attività relative all’esame di abilitazione alla professione forense e cura le seguenti attività:
Fornisce informazioni relative:
- alle prove scritte ed orali
- alla composizione delle commissioni e della segreteria;
- ai termini e modalità per la presentazione delle domande.
Rilascia i certificati di superamento dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati in relazione al quale il candidato potrà produrre al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati anche autocertificazione (D.P.R. 445/2000, Dlgs 82/2005, legge 12.11.2011 n. 183, art. 15, direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n.0061547 P)
In caso di impedimenti per il candidato a presentarsi nella data della prova d’esame leggere la nota allegata QUI.
Personale amministrativo:
Gianluca MANCA, Funzionario giudiziario
Segretario
La Commissione di disciplina ex art. 17, 3° co. Disp. Att. c.p.p.[1]
(Disposizioni relative alla polizia giudiziaria - Procedimento disciplinare)
Presso la Corte di Appello è istituita una Commissione competente a giudicare dell’azione disciplinare, promossa dal Procuratore Generale, nei confronti degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che prestano servizio del distretto in relazione alle trasgressioni compiute nell’esercizio delle loro funzioni.
L’attività della Commissione di disciplina ha carattere amministrativo.
La Commissione è composta da due magistrati, nominati dal Consiglio giudiziario ogni due anni - un presidente di sezione della Corte di Appello, che la presiede, e da un magistrato di tribunale - e da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di Polizia Giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal Questore, dal comandante di Legione dei Carabinieri e dal Comandante di zona della Guardia di Finanza, o qualora, l’incolpato non appartenga a tali amministrazioni, da un ufficiale di polizia giudiziaria designato dall’amministrazione di appartenenza.
Il procedimento disciplinare nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria è regolato dagli articoli 16-19 delle Norme di Attuazione del c.p.p.
L'inizio dell'azione è comunicato all'amministrazione nella quale l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria dipende e può essere esercitata quando:
• omette di riferire all'autorità giudiziaria la notizia di reato;
• omette o ritarda l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esegue solo in parte o negligentemente;
• vìola ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle sue funzioni.
L'accusa è esercitata dal Procuratore Generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha la facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio.
[1] DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Telefono:
Responsabile:
Roberto BIGOTTO, Direttore
Personale amministrativo:
Sabrina CACCIAPAGLIA, Funzionario giudiziario
Manuela RAIMONDO, Assistente giudiziario
Angelo DI FRANCESCO, Operatore giudiziario
Orario al pubblico:
REPERIBILITÀ PER EMERGENZE NEI FESTIVI E PREFESTIVI
sabato | dalle 14:00 alle 20:00 |
domenica | dalle 08:00 alle 14:00 |
chiamare il numero: +39 346 0869 760
Ubicazione:
Palazzo Grimani - Piano I - Stanza 32
ATTENZIONE:
Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del sabato e dalle ore 08:00 alle ore 14:00 della domenica (Festivi Compresi) contattere il numero di Reperibilità: 346 0869 760
Il mandato d'arresto europeo ("MAE") è un procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Un mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell'Unione europea. Il mandato d'arresto europeo è operativo dal 1° gennaio 2004. Esso ha sostituito i lunghi procedimenti di estradizione tra gli Stati dell'UE.
Responsabile:
Giovanni MANCINI, Direttore
Personale amministrativo:
Iole SORICARO, Funzionario Giudiziario
Maria D'ILARIO, Funzionario U.N.E.P.
Blerta SORRA, Tecnico di Contabilità Senior
Monica ZABEO, Tecnico di Contabilità Junior
Marina MOSSENTA, Contabile
Davide CORRÁ, Tecnico di amministrazione
Alberta RINCOROSI, Assistente giudiziario
Giuseppina LO NIGRO, Assistente giudiziario
Vania BUSATA, Operatore giudiziario
Erika BETTIN, Operatore di data entry
Diana GUSSON, Assistente giudiziario
Consegnatario:
Alessandro STOCCO, Assistente giudiziario
Vice Consegnatario:
Cristina GHEZZO, Assistente Giudiziario
Ubicazione:
Isolato Mocenigo - Piano I
Segreteria del funzionario delegato alle spese di funzionamento
Indice PA:
Codice IPA: m_dg
Codice Univoco: 0EDHD3
Attività svolte:
PRIMO ACCESSO NoiPA
Come da messaggio 150 e 165 pubblicato sul portale Noipa, si comunica che l'utente per ricevere la password provvisoria per la validazione dell’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza, dovrà aprire una richiesta di assistenza allegando scansione di un documento in corso di validità. In alternativa potrà accedere con CNS o credenziali SPID. La PROCEDURA per il PRIMO ACCESSO è reperibile al seguente link: https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/la-procedura-di-primo-accesso-a-noipa.
Responsabile:
Piero Andrea BREDA, Direttore
Personale amministrativo:
Edoardo MARANGONI, Tecnico di amministrazione
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano I - Stanza 14
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI E DELLE SPESE CONSEGUENTI AL CONTENZIOSO DELLA LEGGE PINTO N. 89/2001
Procedura di pagamento per i decreti emessi dalla CORTE DI APPPELLO DI VENEZIA nei confronti del Ministero della Giustizia
La legge di stabilità 2016 ha previsto che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione debitrice, ex art. 5 sexies, comma 1 Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, corredata dalla relativa documentazione, attestante:
· la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
· l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito
· l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
· la modalità di riscossione prescelta.
Decreti di condanna depositati anteriormente al 31 dicembre 2021
La richiesta di pagamento va formalizzata con una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46 e 47 utilizzando, a seconda dei vari casi, i modelli di dichiarazione approvati ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001
La dichiarazione e la documentazione deve essere inviata tramite pec a prot.ca.venezia@giustiziacert.it
Nell’oggetto della nota di trasmissione, si dovrà indicare la seguente dicitura: “Dichiarazioni/documentazione ex art.5 sexies Legge 89/01 - Nome e Cognome del ricorrente”.
Decreti di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia depositati successivamente al 1° gennaio 2022
Il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 5 sexies, comma 3 bis della legge Pinto, ha statuito che per i decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022, la dichiarazione che il creditore, anche a mezzo di incaricati (es. avvocato), ha l’onere di rilasciare all’amministrazione ai sensi del comma 1, deve essere rilasciata esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica Pinto digitale dove devono essere inserite
· le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
· i modelli generati dalla piattaforma informatica e debitamente firmati dal dichiarante, con firma digitale oppure ordinaria;
· la documentazione richiesta, secondo le istruzioni operative.
Pinto digitale rende possibile:
- per il creditore fornire tutte le informazioni richieste dalla legge;
- l'accesso con SPID o Carta nazionale dei servizi;
- la verifica autonoma dello stato della pratica;
- la modifica dei dati necessari per il pagamento senza contatto con la struttura amministrativa.
Pinto digitale fornirà comunicazioni automatizzate agli utenti per ogni cambiamento di stato della pratica.
Di seguito i link:
- per l’accesso alla piattaforma per “la liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto e imputati assolti”: https://lsg.giustizia.it/
- per scaricare il manuale di utilizzo per l’utente istanza web Pinto:
Le “schede dei beneficiari” andranno compilate utilizzando esclusivamente caratteri alfanumerici, evitando lettere accentate (al posto dell’accento utilizzare l’apostrofo, ad esempio non digitare ò ma o’), virgolette e caratteri speciali.
La procedura di pagamento per i decreti emessi nei confronti del Ministero dell’Economia è reperibile QUI:
https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/indennizzi/eccessiva_durata_dei_processi/index.html
Responsabile:
Luigi FRANCESCHETTI, Dirigente Amministrativo
Personale amministrativo:
Graziella VIANELLO, Funzionario giudiziario
Valentina SORDON, Funzionario statistico
Giulia VOLTOLINA, Funzionario giudiziario
Monica FERRARO, Assistente giudiziario
Genny NORDIO, Assistente giudiziario
Greta ZENNARO, Operatore Giudiziario
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano III - Stanza 40/41
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano I - Stanza 20
Il Consiglio Giudiziario è un organo elettivo della magistratura ordinaria, costituito presso ogni Corte d’Appello, con competenze tassativamente indicate dalla legge (D.Lgs. 27-1-2006 n. 25 come modificato dalla L. 111/2007).
I componenti del Consiglio Giudiziario rimangono in carica per un periodo di quattro anni, opera in tre diverse composizioni, ciascuna con proprie competenze attribuite dalla legge.
Telefono:
Responsabile:
Virginia ESPOSITO, Funzionario bibliotecario
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano I - Stanza 15
L’Ufficio, i cui componenti sono designati dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i magistrati del distretto, ha il compito di promuovere e diffondere l'aggiornamento e l’approfondimento giuridico dei magistrati, mediante varie iniziative:
L’attività dell'ufficio (concernente tanto la magistratura giudicante quanto quella requirente) si coordina, completandola a livello locale, con le iniziative di formazione ed aggiornamento dei magistrati (in tirocinio o in servizio) condotte direttamente a livello nazionale dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola di Magistratura.
Telefono:
Responsabile:
Patrizia LOVISETTO, Direttore
Tiziana PETILLO, Direttore
Orario al pubblico:
Le telefonate si ricevono solo il martedì
Attività:
L'Ufficio Formazione del Distretto della Corte d'Appello di Venezia si occupa della progettazione, organizzazione di corsi e di altre iniziative formative per il personale amministrativo giudiziario sia degli uffici giudicanti che requirenti, svolgendo, inoltre, un'importante attività di comunicazione e coordinamento tra gli uffici ed il personale.
Si occupa della predisposizione del Piano annuale della formazione per il personale amministrativo del Distretto Giudiziario di Venezia, progettazione e organizzazione di corsi e di altre iniziative formative per il personale amministrativo giudiziario sia degli uffici giudicanti che requirenti con rilevante attività di comunicazione e coordinamento tra gli uffici ed il personale, monitoraggio della gestione economico-finanziaria delle attività formative.
Personale amministrativo:
Graziella VIANELLO, Funzionario giudiziario
Valentina SORDON, Funzionario statistico
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano III - Stanza 40/41
Permessi studio
Il diritto allo studio dei dipendenti già disciplinato dall’articolo 13 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 16.5.2001 è ora disciplinato dall’art. 46 del CCNL – Funzioni centrali, è stato riformulato dal C.C.N.L. sottoscritto il 12 febbraio 2018, che ha apportato alcune modifiche: e 12:
I permessi studio possono essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
L’accordo integrativo di amministrazione sottoscritto il 28.7.2003 (trasmesso agli Uffici con nota prot. n. 117/753/PT/I del 6/08/2003) ha definito i criteri generali e le modalità operative per la concessione dei permessi studio retribuiti.
Qualora il dipendente, giusta disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 2022, n. 33, sia iscritto contemporaneamente a due corsi di istruzione universitaria, la domanda di permessi di studio potrà essere presentata per un solo corso; in tal caso le ore di permesso di studio, se assegnate, dovranno essere utilizzate esclusivamente per le attività riferibili al corso dettagliatamente indicato nell'istanza.
Ai fini della richiesta di permesso studio vanno compilati i moduli allegato A e allegato B tenendo presente che i permessi sono utilizzabili solo per frequentare le lezioni e non per preparare gli esami o effettuare attività di ricerca e/o studio, connessa alla preparazione dell’esame finale dei corsi: la concessione permessi studio “è finalizzata a consentire la partecipazione ai corsi che si svolgono durante l’orario di lavoro.
Il dipendente che dovesse fruire di ore di permesso di studio per seguire delle lezioni a distanza dovrà presentare “un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che:
Cfr.: direttive impartite dal Capo del Dipartimento con circolari prot. n. 117/10646/DGPF/I del 28/10/2011 e prot. n. 10031/DGPF/I e 31/01/2012.
Telefono:
Personale amministrativo:
Graziella VIANELLO, Funzionario giudiziario
Giulia VOLTOLINA, Funzionario giudiziario
Genny NORDIO, Assistente giudiziario
Greta ZENNARO, Operatore giudiziario
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano III - Stanza 40/41
L’Ufficio Elettorale si occupa:
Iscrizione all’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale
Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono presentare domanda di essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.
La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto.
La proposta di iscrizione, dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge, verrà trasmessa dall’Ufficiale Elettorale all’ufficio elettorale della Corte. I presidenti degli ordini professionali, possono proporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e nell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960.
La cancellazione dall’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale
Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Corte dispone la cancellazione dall'Albo per:
Vengono, inoltre cancellati:
Nel caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, segnalate da Uffici sovraordinati agli Uffici di sezione, verrà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo dandone avviso, ai sensi della legge 241/90, all'interessato che potrà accedere alla documentazione amministrativa (vedi i moduli DOMANDA-ACCESSO-AGLI-ATTI-AMMINISTRATIVI, DELEGA-ACCESSO-AGLI-ATTI-AMMINISTRATIVI).
Cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio (art. 38 D.P.R. 361/1957, rt. 23 D.P.R 570/1960, art. 1492 D.Lgs. 66/2010 - Codice dell'ordinamento militare):
Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
Tali incompatibilità previste dal legislatore, come più volte espresso dal Ministero dell’Interno, ineriscono alle funzioni in concreto svolte dal dipendente, da ricercarsi nel particolare “servizio” che lo stesso svolge, sia nel campo della tutela della salute che in quello della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché in quello delle comunicazioni e dei trasporti.
La nomina dei presidenti di seggio (art. 35 D.P.R. 361/1957, art. 20 D.P.R 570/1960)
La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio, ovvero inclusi nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale.
Salvo per i magistrati non vi è un ordine di precedenza per la designazione, tuttavia, nel disporre la nomina, sulla scorta del costante orientamento delle circolari del Ministero dell’Interno emanate in occasione delle varie consultazioni elettorali, verrà primariamente selezionato chi ha già assolto precedenti incarichi nell’ambito di seggi elettorali.
Il decreto di nomina viene notificato al cittadino nominato.
Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al Prefetto territorialmente competente.
Obbligatorietà della funzione (art. 40 D.P.R. 361/1957, art. 24 D.P.R 570/1960)
L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.
Modalità di rinuncia all'ufficio di presidente di seggio
L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza (vedi il modulo RINUNCIA_PRES_SEGGIO). La domanda dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità). All’eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di nomina.
Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità
I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (041 5224950, elettorato.ca.venezia@giustizia.it, prot.ca.venezia@giustiziacert.it).
Tali comunicazioni dovranno contenere l’indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e l’eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.
Richiesta di sospensione dalla funzione di presidente di seggio
La persona iscritta all’Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio temporaneamente impossibilitata a svolgere l’incarico può chiedere tramite il proprio Comune di residenza o direttamente alla Corte di Appello la temporanea sospensione dalla nomina a presidente di seggio.
Tale richiesta motivata (ad es. maternità, motivi di lavoro, specifici motivi familiari) con allegata copia di un documento d’identità, potrà essere inviata a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (041 5224950, elettorato.ca.venezia@giustizia.it, prot.ca.venezia@giustiziacert.it), dovrà necessariamente pervenire all’ufficio prima del 30 giorno antecedente le consultazioni elettorali.
Istruzioni per lo svolgimento della funzione di presidente di seggio
Nel sito del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni vengono pubblicate le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nello stesso testo aggiornato che sarà poi fornito, in formato cartaceo, ai seggi.
Pagamento degli onorari
Al presidente di seggio spettano gli onorari stabiliti per legge e che verranno liquidati dal Comune in cui è stato svolto l’incarico.
Normativa di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
Il Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato) è competente alla costituzione e modifica delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali. La ricostituzione ha luogo ogniqualvolta viene rinnovato il Consiglio Provinciale (art. 21 D.P.R. 223/1967) (o il Consiglio Metropolitano).
Le Commissioni Elettorali Circondariali sono costituite in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, mentre le Sottocommissioni possono essere costituite nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 25 D.P.R. 223/1967).
Le commissioni elettorali circondariali sono presiedute dai prefetti o dai loro delegati (D. Lgs. 51/1998; Ministero dell’interno, circolare 9 aprile 1998, n. 17); ove l’organico della Prefettura lo consenta potrà essere nominato un presidente supplente (Ministero dell’interno, circolare 5 gennaio 1999, n. 2).
Sono composte da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale (art. 21 e seguenti D.P.R. 223/1967).
Il delegato del prefetto deve essere un funzionario della carriera prefettizia in attività di servizio con la qualifica funzionale almeno di direttore di sezione per la Commissione Elettorale Circondariale operante nel capoluogo di provincia e non inferiore alla settima per la Commissione Elettorale Circondariale al di fuori del capoluogo di provincia. Per le sottocommissioni elettorali circondariali operanti nel capoluogo una qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o almeno non inferiore a quella degli altri componenti designati (direttore di sezione) e per le altre sottocommissioni comunque qualifica non inferiore a quella dei funzionari designati quali componenti effettivi e supplenti.
I Componenti designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo.
Nel capoluogo di Provincia la designazione deve cadere su funzionari della Prefettura con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Nel caso di commissioni aventi sede fuori del capoluogo di Provincia la designazione deve cadere su dipendenti con qualifica non inferiore alla settima.
Qualora il numero dei dipendenti — in base alle qualifiche richieste— non fosse sufficiente in relazione alle sottocommissioni da costituire, il Prefetto può designare gli stessi dipendenti in più di un consesso, possibilmente come membri effettivi in uno e supplenti in un altro. In caso di trasferimento, su segnalazione del Prefetto, il Presidente della Corte d'Appello, provvede alla sostituzione.
La designazione dei componenti effettivi e supplenti rientra tra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo Consiglio Provinciale, da effettuarsi nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della Giunta Provinciale (artt. 22 e 25 D.P.R. 223/1967) e al riguardo nulla è mutato, con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.
I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che: non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi (es. Consiglieri Comunali o Circoscrizionali); siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado; non siano dipendenti civili o militari della Stato; non siano dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio (art. 22 D.P.R. 223/1967).
Per ciascuna Commissione e Sottocommissione, per la scelta dei membri effettivi e di quelli supplenti, vanno effettuate votazioni separate e, ai fini della corrispondenza dei voti per le eventuali sostituzioni, i tre membri effettivi vanno votati contemporaneamente, in unica votazione; analogamente per la elezione dei membri supplenti.
Qualora dopo l’avvenuta elezione uno o più membri effettivi non risultino, a seguito degli accertamenti da parte della Prefettura, in possesso di tutti i prescritti requisiti, si deve procedere ad una nuova votazione.
La proposta di decadenza viene notificata giudizialmente all’interessato e decorsi 10 gg. dalla notifica il Presidente della Corte d’Appello dichiara la decadenza (art. 23 D.P.R. 223/1967).
I componenti supplenti possono partecipare alle sedute solo in assenza degli effettivi e, per i componenti di nomina del consiglio provinciale, la supplenza non può essere promiscua (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989).
Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni, il Perfetto può designare al Presidente della Corte d'appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti, che partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti (art. 1 D.L. 37/2011; nota Dir. Centr. Serv. Elet. prot. 3118 del 27/06/2012 risposta a quesito).
Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che fanno carico – ai sensi del citato D.P.R. 223/1967 - ai Comuni compresi nella circoscrizione, in proporzione alla popolazione elettorale.
Al contrario di quanto avviene per i lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali di sezione, non risultano esservi norme che regolino il diritto ad assentarsi dal lavoro da parte del lavoratore chiamato a svolgere le funzioni presso le suddette commissioni.
La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno interpellata al riguardo, con nota del 30 ottobre 2009 ha rappresentato che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni in argomento hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per lo spazio temporale necessario sia al raggiungimento del luogo ove si svolge l’attività delle Commissioni, sia per l’espletamento delle attività che sono ivi chiamati a svolgere.
Pertanto, su eventuale richiesta, il presidente della Commissione o Sottocommissione potrà rilasciare un attestazione che dichiari l’orario di durata della seduta.
Normativa di riferimento
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1 Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero
Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - Circolare n. 2600/L 1° febbraio 1986.
Personale amministrativo:
Graziella VIANELLO, Funzionario giudiziario
Giulia VOLTOLINA, Funzionario giudiziario
Ubicazione:
Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano III - Stanza 40/41
LE TESSERE RILASCIATE DALLA CORTE DI APPELLO
La Corte di Appello è l’Ufficio Giudiziario competente al rilascio delle tessere di riconoscimento per tutti gli Uffici Giudicanti e Requirenti, del relativo Distretto
L'Ufficio rilascia le seguenti tessere:
· Carta Multiservizi della Giustizia (CMG) – Mod. At-e
· Carta Multiservizi della Giustizia (CMG) Sostitutiva
· Mod. AT cartacea
· Mod. BT cartacea
· Mod. MGG/9
Carta Multiservizi della Giustizia (CMG) – Mod. At-e
Costituisce la versione elettronica della tessera mod. AT.
È riservata al personale di magistratura ed amministrativo in servizio e vale come documento di identificazione (l. 4 aprile 2012, n. 35 e DPCM 18 gennaio 2016)[1].
Le tessera CMG At-e “sono riconosciute valide per l’attraversamento delle frontiere sulla base della normativa comunitaria e di accordi bilaterali o multilaterali in vigore” (valide per l’espatrio)[2].
La tessera personale di riconoscimento è inoltre documento valido per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di Banco Posta nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente.
È dotata di firma digitale.
È valida come Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e consente, pertanto l'accesso ai servizi di Giustizia (PCT, PST-Giustizia, Sicoge, Consolle del Magistrato) ai siti istituzionali (NoiPa, Agenzia Entrate, INPS).
Per i magistrati è valida ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 febbraio 1990, n. 36).
Per il rilascio è necessaria l'acquisizione dei dati biometrici da parte del personale della Corte d'Appello o da personale appositamente identificato presso i Tribunali del Distretto
In presenza di figli minori è necessaria la sottoscrizione di apposito modulo[3] che consente la validità per l’espatrio da parte dell’altro genitore, unitamente a copia del documento d’identità di quest’ultimo.[4]
La tessera viene stampata dal Poligrafico dello Stato, attivata e distribuita dalla Corte di Appello.
Validità: Sebbene l’art. 7 del decreto-legge n.5/2012 abbia modificato la durata di validità delle tessere portandola da cinque ad un massimo di dieci anni, con scadenza corrispondente alla data di nascita del titolare, la validità effettiva della CMG è di 10 anni dal rilascio, poiché legata alla validità del certificato di firma digitale.
Revoca
La tessera CMG viene invalidata/revocata in caso di:
· furto o smarrimento della Carta, in tal caso il dipendente è soggetto all’obbligo di farne denuncia presso le autorità competenti (Commissariato di P.S. o stazione dei Carabinieri di zona) e trasmetterne copia, per il tramite dell’Ufficio di appartenenza, alla Corte di Appello
· compromissione/perdita dei codici PIN e PUK;
· chip o carta difettosa per guasto o cattivo funzionamento;
Nel corso di validità, la tessera potrà essere riemessa in caso di:
q Variazione documentata del codice fiscale;
q Modifica sostanziale dei dati somatici/biometrici;
q Estrema usura invalidante dei dati a stampa.
Non si rilasciano nuove tessere a seguito di trasferimento o promozioni[5].
La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonché al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione (dimissioni, passaggio ad altra P.A.)
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti. [6]
In caso di cessazione dal servizio per pensionamento, come da indicazioni DGSIA, il dipendente può continuare a conservare la tessera come documento di riconoscimento fino alla scadenza, ma si dovrà procedere all’invalidazione dei certificati di autentificazione (di conseguenza verrà meno la funzionalità di firma digitale). Al successivo rinnovo sarà emessa la versione cartacea.[7]
Per il rilascio di una nuova carta sarà necessario acquisire nuovamente i dati biometrici.
All’atto della consegna della nuova tessera il dipendente dovrà restituire la tessera eventualmente posseduta e scaduta di validità.
Carta Multiservizi della Giustizia (CMG) Sostitutiva
Le CMG (Carte Multiservizi Giustizia) Sostitutive sono smart card la cui personalizzazione ha luogo contestualmente alla richiesta – formulata a seguito di appuntamento - da parte del titolare presso la sede di Corte d’Appello – Ufficio Tessere.
La procedura consente la consegna immediata della CMG sostitutiva con a bordo il certificato di firma digitale e certificato CNS (Carta nazionale dei Servizi) del titolare.
Le CMG sostitutive sono le uniche carte rilasciabili dall’Amministrazione al personale non dipendente, come:
a) la magistratura onoraria: Giudici Ordinari di Pace, Giudici Ausiliari, Vice-Procuratori Onorari, Esperti del Tribunale per i minorenni che ne hanno necessità per l’utilizzo sui sistemi informatici giudiziari;
b) il personale distaccato/assegnato da altre Amministrazioni, utenti esterni che lavorano sui sistemi giudiziari, ecc. su richiesta del capo dell’Ufficio Giudiziario.
Sono, inoltre, rilasciate al personale di magistratura e amministrativo nei soli casi di documentata urgenza finalizzata all’attività lavorativa (furto, smarrimento, usura, malfunzionamento della CMG).
Le CMG Sostitutive non sono valide come documento di riconoscimento.
In caso di cessazione dall’incarico, la CMG sostitutiva dovrà essere restituita.
Validità: 10 anni dal rilascio.
MOD. AT CARTACEA [8]
Salvo il caso in cui il dipendente abbia urgente necessità di un documento di riconoscimento, le tessere mod. AT cartaceo non vengono più rilasciate al personale in servizio, ma solo al personale in quiescenza, in quanto la tessera CMG costituisce il documento personale di riconoscimento in formato elettronico (mod. AT-e).
Aventi diritto: personale di magistratura ed amministrativo in quiescenza.
Validità: 10 anni dal rilascio.
Per gli aspetti di validità del documento si rimanda a quanto indicato in relazione alle tessere CMG At-e.
Mod. BT cartacea
Aventi diritto: coniuge e figli minori del dipendente in servizio o in quiescenza, figli maggiori di anni 18 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente in attività di servizio o in quiescenza;
Validità: 10 anni dal rilascio. Per i figli minori di anni 3 la validità è di 3 anni, mentre per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni la validità è di 5 anni (D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito con legge 12.7.2011, n. 106; circolare n. 15 del 26.5.2011 prot. 0016816.U del 6.6.2011 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali).
La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto la maggiore età e non si trovi nelle condizioni di inabilità a proficuo lavoro.
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonché del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.
***
Per il rilascio delle tessere AT e BT cartacee è necessario:
ñ compilare il modulo convalidato dall'ufficio del personale di appartenenza[9] (eventuale modulo in caso di figli minori)
ñ due foto formato tessera recenti
ñ restituire la tessera eventualmente posseduta e scaduta di validità
ñ trasmettere la documentazione tramite l'ufficio di appartenenza o presentarsi personalmente presso gli uffici della Corte d'Appello.
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Mod. MGG/9
E’ un tesserino di riconoscimento rilasciato ai magistrati onorari.
Aventi diritto: Giudici Onorari di Pace, Giudici Ausiliari di Corte di Appello (per i Vice Procuratori Onorari è competente al rilascio la Procura Generale).
Validità: fino alla scadenza dell'incarico.
Per il rilascio del Mod. MGG/9 la domanda dovrà essere presentata:
- dai G.O.P presso il Tribunale di appartenenza;
- dai Giudici Ausiliari presso la Corte di Appello.
La domanda[10] dovrà essere corredata da:
Ø due foto (uguali) formato tessera recenti, su fondo chiaro (di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco) e a capo scoperto, recanti a tergo le generalità (cognome, nome, data di nascita) e la firma.
[1] Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato.”
[2] Cfr. nota Ministero dell’Interno – Dip.to della P.S. – Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere Prot. 0037537 del 29/11/2017.U
[3] Vedi Autocertificazione per ottenere la tessera valida per l'espatrio da parte del dipendente con figli minori
[4] Limitazioni al rilascio del documento valido per l’espatrio, previste dall’art 3 della legge 21/11/1967 n. 1185 come modificato dall’art24 legge 20/01/2003, n. 3.
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio …;
[5] Cfr. Manuale Operativo CMG
[6] Art. 4 d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 “Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato”
[7] Cfr. Manuale Operativo CMG
[8] d.P.R. 28/07/1967 n. 851 - G.U. 30/09/1967, n. 245.
[9] Vedi Modulo per il rilascio della tessera di riconoscimento cartacea
[10] Vedi Modulo per il rilascio della tessera di riconoscimento MGG/9