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Patrocinio a spese dello Stato

(parte III, artt. da 74 a 141, DPR 115/2002, TUSG)

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa (art. 24 della Costituzione).

È un istituto mediante il quale (art. 74) le persone, le cui condizioni economiche non consentono di sostenerne le spese, possono ottenere la nomina di un avvocato, la sua assistenza a spese dello Stato e compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa:

-    nel processo penale, in cui siano, a qualsiasi titolo, parti (sia per difendersi che per agire);

-    nel processo civile, amministrativo, tributario, e nelle procedure di volontaria giurisdizione.

Soggetti che possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato

·     i cittadini italiani

·     gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo

·     gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

 

Quando può essere richiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 75)

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo.

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche:

  • nella fase dell'esecuzione,
  • nel processo di revisione,
  • nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Si applica, inoltre, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Dove si presenta la domanda

La modalità di presentazione della domanda varia a seconda se trattasi di processo civile o penale alle cui schede si rimanda.

Condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

In linea generale, condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile (art. 76), secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 12.838,01 (D.M. Giustizia 10.05.2023 “Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” in G.U. Serie Generale n.130 del 06.06.2023). Tale importo viene aggiornato ogni due anni.

A tal fine vanno considerati anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

·         la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni);

·         il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983);

·         i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 

Il limite di reddito si considera automaticamente superato, rendendo quindi impossibile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei seguenti casi relativi a soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati:

 

-      art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso);

-      art. 291-quater, T.U. D.P.R. 23-1-1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);

-      artt. 73 T.U. D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

-      commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Tuttavia, è ammessa la prova contraria in ordine all'effettivo superamento del limite di reddito

Nella determinazione del reddito ulteriori diversi criteri vengono applicati a seconda si tratti di processo civile, e processo penale cui si rimanda.

Inoltre, per i procedimenti diversi da quello penale è richiesto, come condizione per l’ammissione, che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate (art. 122).

 

Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il richiedente ottiene la difesa da parte di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento di ammissione è trasmesso (art. 98), a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

In caso di dichiarazioni false, o di omesse successive comunicazioni obbligatorie, sono punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125).

 

Riferimenti normativi

D.P.R. 30/5/2002, n.115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, artt. dal 74 al 141.

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