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Patrocinio Civile

Patrocinio a spese dello Stato in materia Civile (artt. da 119 a 141 DPR 115/2002, TUSG)

L'ammissione al Patrocinio dello Stato nel processo civile può essere richiesta, per pretese non manifestamente infondate, in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato: nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) (art. 121).

Inoltre, è escluso in caso di nomina di un secondo difensore.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno derivanti da reato (art. 120).

Limiti di reddito

Ai fini della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, nel caso in cui l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, o conflitti tra componenti del nucleo familiare conviventi.

 

Dove si richiede

L’istanza di ammissione va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede (art.124):

-      il magistrato presso cui si svolge il processo;

-      il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora iniziato;

-      il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione;

personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Contenuto dell’istanza

L'istanza (art. 78) è redatta in carta semplice deve essere a pena di inammissibilità sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto e accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente e, in tal caso, l’indicazione della data della prossima udienza;
  • i dati anagrafici del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
  • una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000) relativa alle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare durante l'anno precedente alla domanda, determinato secondo le modalità previste dalla legge;
  • l’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;

·        per i redditi del cittadino extra–comunitario prodotti all’estero: la certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza;

  • gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere e l’indicazione delle prove (documenti, testimoni, etc.) che si intendono presentare (art. 122);

·        le generalità e la residenza della controparte;

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79). A tal fine può essere concesso un termine fino a due mesi (art. 123).

Nel caso di impossibilità a produrre la documentazione può essere sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94).

 

Decisione sull’istanza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta emette un provvedimento (art. 126) che può essere:

-      di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;

-      di non ammissibilità;

-      di rigetto della domanda.

Copia del provvedimento è trasmessa all'interessato, al giudice competente.

Copia del provvedimento che accoglie l’istanza è trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate (art. 127).

Il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine è provvisorio.

Il magistrato procedente, cioè davanti al quale pende il processo, revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (art. 136) La revoca ha effetto dal momento, indicato nel provvedimento del magistrato, dell'accertamento delle modificazioni reddituali; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Se la parte ammessa al beneficio perde la causa, non può utilizzarlo per proporre impugnazione.

 

Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il richiedente ottiene la difesa da parte di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80).

Può, altresì, nei casi previsti nominare un consulente tecnico (art. 129). Inoltre, non sostiene le spese per contributo unificato, spese di notifica, imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché diritti di copie che vengono prenotate a debito.

 

Cosa si può fare se la domanda è rigettata (art.99)

Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza l'interessato entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza può proporre ricorso al magistrato competente per il giudizio. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. Il giudice competente decide sul ricorso con ordinanza. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

 

Cosa fare se decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non ha luogo in tempo ragionevole

Nella circostanza in cui la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non avvenga entro ragionevoli termini di tempo, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione degli affari interni - Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia

Moduli

Dalla pagina dedicata del sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia è possibile compilare la domanda online oppure scaricare il modulo della domanda e gli ulteriori necessari moduli:

Dichiarazione sostitutiva di assenza di condanne

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito

e per i cittadini extracomunitari:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

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