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Giudici Popolari


GIUDICI POPOLARI

La legge 10 aprile 1951, n. 287 “Riordinamento dei giudizi di Assise” stabilisce che in ogni distretto di Corte di Appello siano istituite una o più corti d’Assise di Appello, che giudicano sugli appelli proposti contro le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle corti di Assise.

La Corte di Assise di Appello è composta: da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di Appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, che la presiede; da un magistrato della Corte di Appello; da sei giudici popolari.

I due giudici togati e i sei giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Per la nomina a giudice popolare delle corti di Assise di Appello (artt. 9 e 10) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

B) buona condotta morale;

C) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

D) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Sono incompatibili alla funzione di giudice popolare:

A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

B) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;

C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari ed una lista per i giudici popolari supplenti.

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aggiornate ogni 2 anni (anni dispari); a tale scopo i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. La domanda va presentata entro il 31 luglio presso il comune di residenza.

L'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari permane fino al compimento del 65° anno di età, rimane valida fino a quando l'iscritto non ne chieda la cancellazione o può essere revocata per la perdita dei requisiti prescritti dalla Legge (condanna penale).

Il sindaco, dopo aver verificato i requisiti dei richiedenti, stila l'elenco degli idonei e lo invia al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione raccoglie tutte le liste pervenute dai comuni e crea due elenchi separati: una per chi ha i requisiti per partecipare come giudice popolare in Corte di Assise; l’altra per chi ha requisiti per l’iscrizione alle liste in Corte di Assise d'Appello.

Gli elenchi così formati vengono inviati a ciascun comune che li affigge all'albo pretorio e con pubblico manifesto. Entro 15 giorni dall'affissione è possibile presentare reclamo contro omissioni, cancellazioni o iscrizioni indebite.

Gli elenchi e i relativi reclami vengono trasmessi ai presidenti dei tribunali dove hanno sede la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello, che li riesaminano e valutano eventuali modifiche anche alla luce dei reclami.

Successivamente vengono stilati gli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'Appello, approvati con decreto e inviati a ciascun comune per la pubblicazione.

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi, i presidenti dei tribunali dove hanno sede la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello creano le liste generali dei giudici popolari ordinari per ciascuna delle due corti, escludendo dalla Corte di Assise i cittadini in possesso dei requisiti in più richiesti per la Corte di Assise d'Appello.

Le liste generali rimangono valide per i due anni successivi.

Da esse, ogni trimestre, la Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere procede all’estrazione per sorteggio tenuto con sistema informatico (GPop) di un elenco di giudici popolari ordinari e di giudici popolari supplenti per ogni sezione di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, fissando l’udienza di presentazione per la nomina dei giudici che andranno a formare i collegi per la sessione, dandone avviso al pubblico ministero e al presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati

In seduta pubblica, il presidente dispensa i giudici popolari che ne hanno fatto richiesta e risultano legittimamente impediti e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

Alla stesso modo si procede per la nomina dei giudici popolari supplenti.

L’incarico è obbligatorio, salvo esonero per giustificato motivo da richiedersi prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento. Tale ufficio è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I giudici popolari chiamati a formare il collegio prestano l’incarico per l’intera sessione, della durata di tre mesi, a meno della prosecuzione del processo.

Nell’assumere l’incarico i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: “con la ferma volontà di compiere da persona d’onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell’ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell’accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall’animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto”.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, salvo le più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso in cui il fatto commesso costituisca reato.

Ai giudici popolari spetta un rimborso stabilito per legge, attualmente fissato in € 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.

Il datore di lavoro della persona chiamata a svolgere le funzioni di Giudice popolare è obbligato a concedere un permesso (che può essere retribuito o non retribuito) per l’assolvimento di tale ufficio per tutta la durata dell’incarico.

Ai fini del pagamento, il beneficiario della liquidazione deve fornire all'ufficio i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio) e fiscali (codice fiscale, Partita IVA ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione completa, la sede legale e la partita IVA). In caso di richiesta di accreditamento in conto corrente, vanno fornite inoltre le coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN, utilizzando il seguente modello:

Ogni richiesta di liquidazione deve essere compilata e corredata dall’eventuale documentazione prevista dalla normativa in materia.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’Assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi:

Cancelleria Corte di Assise di Appello:

peo: assise.penale.ca.venezia@giustizia.it;

pec: penale.ca.venezia@giustiziacert.it


Cancelleria addetta alla liquidazione spese di giustizia:

peo: spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it;

pec: prot.ca.venezia@giustiziacert.it


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