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Nomina Presidenti di Seggio

Email :

elettorato.ca.venezia@giustizia.it

Pec :

prot.ca.venezia@giustiziacert.it

Telefono :

041-5224950

Personale Amministrativo :

Ubicazione :

Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano III - Stanza 40/41


L’Ufficio Elettorale si occupa:

  • della tenuta e dell’aggiornamento dell’<<Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale>>, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990;
  • degli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali con riferimento ai comuni del Veneto e ai comuni di Erto e Casso (provincia di Pordenone) e Sappada (provincia di Udine) del Friuli Venezia Giulia;
  • delle attività relative alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali e alle relative successive modifiche.

Iscrizione all’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale

Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono presentare domanda di essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto.

La proposta di iscrizione, dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge, verrà trasmessa dall’Ufficiale Elettorale all’ufficio elettorale della Corte. I presidenti degli ordini professionali, possono proporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e nell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960.

La cancellazione dall’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale

Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Corte dispone la cancellazione dall'Albo per:

  • emigrazione in altro comune;
  • superamento del limite di età di 70 anni;
  • gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio.

Vengono, inoltre cancellati:

  • coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidenti di seggio, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
  • coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
  • coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel Capo IX del D.P.R. 16/05/1960, n° 570 e nel Titolo VII del D.P.R. 30/03/1957, n° 361.

Nel caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, segnalate da Uffici sovraordinati agli Uffici di sezione, verrà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo dandone avviso, ai sensi della legge 241/90, all'interessato che potrà accedere alla documentazione amministrativa (vedi i moduli DOMANDA-ACCESSO-AGLI-ATTI-AMMINISTRATIVI, DELEGA-ACCESSO-AGLI-ATTI-AMMINISTRATIVI).

Cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio (art. 38 D.P.R. 361/1957, rt. 23 D.P.R 570/1960, art. 1492 D.Lgs. 66/2010 - Codice dell'ordinamento militare):

Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:

  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Tali incompatibilità previste dal legislatore, come più volte espresso dal Ministero dell’Interno, ineriscono alle funzioni in concreto svolte dal dipendente, da ricercarsi nel particolare “servizio” che lo stesso svolge, sia nel campo della tutela della salute che in quello della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché in quello delle comunicazioni e dei trasporti.

La nomina dei presidenti di seggio (art. 35 D.P.R. 361/1957, art. 20 D.P.R 570/1960)

La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio, ovvero inclusi nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale.

Salvo per i magistrati non vi è un ordine di precedenza per la designazione, tuttavia, nel disporre la nomina, sulla scorta del costante orientamento delle circolari del Ministero dell’Interno emanate in occasione delle varie consultazioni elettorali, verrà primariamente selezionato chi ha già assolto precedenti incarichi nell’ambito di seggi elettorali.
Il decreto di nomina viene notificato al cittadino nominato.
Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al Prefetto territorialmente competente.

Obbligatorietà della funzione (art. 40 D.P.R. 361/1957, art. 24 D.P.R 570/1960)

L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.

Modalità di rinuncia all'ufficio di presidente di seggio

L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza (vedi il modulo RINUNCIA_PRES_SEGGIO). La domanda dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità). All’eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di nomina.

Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità

I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (041 5224950, elettorato.ca.venezia@giustizia.it, prot.ca.venezia@giustiziacert.it).

Tali comunicazioni dovranno contenere l’indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e l’eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.

Richiesta di sospensione dalla funzione di presidente di seggio

La persona iscritta all’Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio temporaneamente impossibilitata a svolgere l’incarico può chiedere tramite il proprio Comune di residenza o direttamente alla Corte di Appello la temporanea sospensione dalla nomina a presidente di seggio.

Tale richiesta motivata (ad es. maternità, motivi di lavoro, specifici motivi familiari) con allegata copia di un documento d’identità, potrà essere inviata a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (041 5224950, elettorato.ca.venezia@giustizia.it, prot.ca.venezia@giustiziacert.it), dovrà necessariamente pervenire all’ufficio prima del 30 giorno antecedente le consultazioni elettorali.

Istruzioni per lo svolgimento della funzione di presidente di seggio

Nel sito del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni vengono pubblicate le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nello stesso testo aggiornato che sarà poi fornito, in formato cartaceo, ai seggi.

Pagamento degli onorari

Al presidente di seggio spettano gli onorari stabiliti per legge e che verranno liquidati dal Comune in cui è stato svolto l’incarico.

Normativa di riferimento

Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali


Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

Il Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato) è competente alla costituzione e modifica delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali. La ricostituzione ha luogo ogniqualvolta viene rinnovato il Consiglio Provinciale (art. 21 D.P.R. 223/1967) (o il Consiglio Metropolitano).

Le Commissioni Elettorali Circondariali sono costituite in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, mentre le Sottocommissioni possono essere costituite nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 25 D.P.R. 223/1967).

Le commissioni elettorali circondariali sono presiedute dai prefetti o dai loro delegati (D. Lgs. 51/1998; Ministero dell’interno, circolare 9 aprile 1998, n. 17); ove l’organico della Prefettura lo consenta potrà essere nominato un presidente supplente (Ministero dell’interno, circolare 5 gennaio 1999, n. 2).

Sono composte da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale (art. 21 e seguenti D.P.R. 223/1967).

Il delegato del prefetto deve essere un funzionario della carriera prefettizia in attività di servizio con la qualifica funzionale almeno di direttore di sezione per la Commissione Elettorale Circondariale operante nel capoluogo di provincia e non inferiore alla settima per la Commissione Elettorale Circondariale al di fuori del capoluogo di provincia. Per le sottocommissioni elettorali circondariali operanti nel capoluogo una qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o almeno non inferiore a quella degli altri componenti designati (direttore di sezione) e per le altre sottocommissioni comunque qualifica non inferiore a quella dei funzionari designati quali componenti effettivi e supplenti.

I Componenti designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo.

Nel capoluogo di Provincia la designazione deve cadere su funzionari della Prefettura con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Nel caso di commissioni aventi sede fuori del capoluogo di Provincia la designazione deve cadere su dipendenti con qualifica non inferiore alla settima.

Qualora il numero dei dipendenti — in base alle qualifiche richieste— non fosse sufficiente in relazione alle sottocommissioni da costituire, il Prefetto può designare gli stessi dipendenti in più di un consesso, possibilmente come membri effettivi in uno e supplenti in un altro. In caso di trasferimento, su segnalazione del Prefetto, il Presidente della Corte d'Appello, provvede alla sostituzione.

La designazione dei componenti effettivi e supplenti rientra tra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo Consiglio Provinciale, da effettuarsi nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della Giunta Provinciale (artt. 22 e 25 D.P.R. 223/1967) e al riguardo nulla è mutato, con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.

I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che: non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi (es. Consiglieri Comunali o Circoscrizionali); siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado; non siano dipendenti civili o militari della Stato; non siano dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio (art. 22 D.P.R. 223/1967).

Per ciascuna Commissione e Sottocommissione, per la scelta dei membri effettivi e di quelli supplenti, vanno effettuate votazioni separate e, ai fini della corrispondenza dei voti per le eventuali sostituzioni, i tre membri effettivi vanno votati contemporaneamente, in unica votazione; analogamente per la elezione dei membri supplenti.

Qualora dopo l’avvenuta elezione uno o più membri effettivi non risultino, a seguito degli accertamenti da parte della Prefettura, in possesso di tutti i prescritti requisiti, si deve procedere ad una nuova votazione.

  • Nel caso in cui le cause di incompatibilità sopraggiungano dopo la costituzione la nomina verrà revocata.
  • Nel caso in cui un componente non si presenti per tre volte consecutive alle sedute della commissione senza giustificato motivo un singolo cittadino o d’ufficio può essere effettuata proposta di decadenza.

La proposta di decadenza viene notificata giudizialmente all’interessato e decorsi 10 gg. dalla notifica il Presidente della Corte d’Appello dichiara la decadenza (art. 23 D.P.R. 223/1967).

I componenti supplenti possono partecipare alle sedute solo in assenza degli effettivi e, per i componenti di nomina del consiglio provinciale, la supplenza non può essere promiscua (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989).

Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni, il Perfetto può designare al Presidente della Corte d'appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti, che partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti (art. 1 D.L. 37/2011; nota Dir. Centr. Serv. Elet. prot. 3118 del 27/06/2012 risposta a quesito).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che fanno carico – ai sensi del citato D.P.R. 223/1967 - ai Comuni compresi nella circoscrizione, in proporzione alla popolazione elettorale.
Al contrario di quanto avviene per i lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali di sezione, non risultano esservi norme che regolino il diritto ad assentarsi dal lavoro da parte del lavoratore chiamato a svolgere le funzioni presso le suddette commissioni.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno interpellata al riguardo, con nota del 30 ottobre 2009 ha rappresentato che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni in argomento hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per lo spazio temporale necessario sia al raggiungimento del luogo ove si svolge l’attività delle Commissioni, sia per l’espletamento delle attività che sono ivi chiamati a svolgere.

Pertanto, su eventuale richiesta, il presidente della Commissione o Sottocommissione potrà rilasciare un attestazione che dichiari l’orario di durata della seduta.

Normativa di riferimento

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1  Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero

Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - Circolare n. 2600/L 1° febbraio 1986.


Lista degli allegati

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