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Collegio Regionale Garanzia Elettorale Dist.

Email :

collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it

Pec :

prot.ca.venezia@giustiziacert.it

Responsabile :

Pietro Andrea BREDA, Direttore

041-5217639

Personale Amministrativo :

Ubicazione :

Palazzo Corner Contarini dei Cavalli - Piano I - Stanza 14


Attività svolte:

  • Riceve l’atto di designazione del mandatario elettorale;
  • Effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni:
    • amministrative nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
    • del Consiglio Regionale;
    • della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
    • del Parlamento Europeo
  • Verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto prodotto dai candidati a riprova delle spese sostenute avvalendosi anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
  • Applica le eventuali previste sanzioni.

COMPETENZE E FUNZIONI

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 13 della Legge 10/12/1933 n. 515, costituisce una speciale autorità indipendente alla quale è demandato il compito il controllo sulle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art. 7 L. 515/93) e regionali (art. 5 L. 43/95) e comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 13, co. 6 L. 96/2012) ed europee (art. 14 L.96/2012).

La documentazione relativa alle spese va inoltrata oltre che al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale  rispettivamente al Presidente della Camera, del Senato o del Consiglio Regionale o del Consiglio Comunale e, relativamente alle elezioni europee al Presidente della Camera dei deputati.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale è composto dal Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato), che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.

I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche o tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti.

Non possono essere nominati componenti del Collegio:

i parlamentari nazionali ed europei;

i consiglieri regionali, provinciali e comunali e i componenti delle rispettive giunte;

coloro che siano stati candidati alle  predette cariche nei cinque anni precedenti; coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello o li abbiano ricoperti nei cinque anni precedenti.

  • Nomina del mandatario elettorale (art. 7 L. 515/1993)

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Deve nominare un mandatario elettorale anche il candidato che, pur avvalendosi esclusivamente di denaro proprio, spende  oltre 2.500 Euro.

Il candidato deve designare per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale competente in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario elettorale.

La designazione, con allegata copia di un documento di riconoscimento del candidato e del mandatario, può essere consegnata a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec entro il periodo della campagna elettorale.

Il candidato non può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale deve registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 (del citato art. 7) relative alla campagna elettorale del candidato designante. A tal fine si avvarrà di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

Per le sole elezioni regionali i candidati che spendano meno di 2582,28 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art.5, comma 4, L.43/95) possono scegliere di non nominare un mandatario.

Del pari sono esclusi dalla nomina del mandatario elettorale i candidati alle elezioni comunali i candidati che spendono meno di 2.550 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio (art.13, co. 6, L.96/2012).

  • Limiti di spesa (art. 7 L. 515/1993, art.5 comma 1 L.43/95)

I limiti di spesa, variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio, sono fissati dalla citata Legge 515/93 e successive modificazioni.

I limiti di spesa relativi ai canditi per le Elezioni Regionali sono fissati dall’art. 5, comma 1, della Legge 43/95 e vengono rivalutati con apposito Decreto Ministeriale in occasione di ogni elezione regionale.

Relativamente alle elezioni politiche, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.

Per le Elezioni politiche 2018 i candidati in più collegi hanno un limite di spesa fissato a € 52.000 per ciascun collegio plurinominale o uninominale, [vedi tabella collegi] a cui si somma un importo variabile pari a 1 centesimo per abitante; si  presenta un rendiconto unico per tutti i collegi del Veneto.

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della citata legge 515/1993.

  • La dichiarazione (art. 7 L. 515/1993)

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa:

nel caso di elezioni politiche, entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore, al Presidente della Camera di appartenenza e al Collegio regionale di garanzia elettorale;

nel caso di elezioni regionale, entro tre mesi dal giorno delle elezioni regionali, al Presidente del Consiglio  regionale, e al Collegio regionale di garanzia elettorale;

nel caso di elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

  • Controllo e pubblicità (art. 14 L. 515/1993 – art. 5  L. 43/95)

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità, a tal fine può richiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e  avvalersi dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.
Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro centottanta giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro il suddetto termine di centottanta giorni.

  • Sanzioni (art. 15 L. 515/1993)

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata.

La mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25.882,84 ad un massimo di € 103.291,38. Nel caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica.

  • Normativa di riferimento

Legge 5 luglio 1982, n. 441 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (G.U. 16 luglio1982, n.194)

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (G.U. 14 dicembre 1993, n.292)

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario (G.U. del 24 febbraio 1995, n.46)

Legge 31 dicembre 1996, n. 672 Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. (G.U. 3 gennaio 1997, n.2)

D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001 n.459 recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. (G.U. 13 maggio 2003, n.109)

Legge 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (G.U. 9 luglio 2012, n. 158)

Lista degli allegati

Allegati

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