Cosa è
Il mandato di arresto europeo (detto M.A.E.) consiste in una decisione emessa da uno Stato membro della Comunità Europea in vista dell’arresto o della consegna da parte di uno Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale (in questo caso si parla di M.A.E. processuale), dell’esecuzione di una pena (e allora si parla di M.A.E. esecutivo), ovvero dell’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà.
Tale istituto trova il suo fondamento nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio europeo emessa in data 13.6.2002 che invitava gli Stati membri a fare del principio del riconoscimento reciproco il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo.
In sostanza, il M.A.E. tende a sostituirsi all’attuale sistema di estradizione imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (A.G. dell’esecuzione) di riconoscere, dopo minimi controlli, la domanda di consegna di un soggetto che sia stata formulata dalla autorità giudiziaria di un altro Stato membro (A.G. emittente).
Dal 1° gennaio 2004, quindi, la decisione quadro che definisce il M.A.E. ha preso il posto dei testi esistenti in materia (dalla convenzione del 1957 alle disposizioni c.d. Schengen).
Quando si applica
Il M.A.E. può essere emesso in caso di:
A quali condizioni si applica
La consegna è subordinata (tranne nel caso di alcuni reati più gravi) alla c.d. doppia incriminazione, cioè che il fatto per il quale è richiesta la consegna costituisca un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.
La competenza
Gli Stati membri designano le autorità giudiziarie (dell’emissione e dell’esecuzione) competenti in materia e ne danno comunicazione agli organismi del Consiglio Europeo. Possono, altresì, designare autorità centrali incaricate di prestare assistenza alle AA.GG..
Come si fa (la procedura)
In generale, l’autorità emittente comunica il M.A.E. direttamente all’autorità dell’esecuzione.
E’ prevista, tuttavia, la collaborazione del Sistema di informazione Schengen (c.d. SIS) e dei servizi Interpol.
Ogni stato membro può adottare misure coercitive necessarie e proporzionate nei confronti della persona richiesta in consegna e può decidere se mantenere o meno tali misure.
Quando tale persona è arrestata, ha diritto di conoscere il contenuto del mandato di arresto e di avvalersi dell’assistenza di un difensore e di un interprete, se necessario.
Per fare ciò, l’autorità della decisione procede (secondo i tempi stabiliti da ogni legislazione nazionale) alla audizione della persona interessata e entro i successivi 60 giorni deve prendere una decisione definitiva sulla esecuzione del M.A.E., dandone immediato avviso alla autorità emittente.
Quando le informazioni ricevute dalla Autorità emittente non sono sufficienti, l’autorità della esecuzione può chiedere informazioni complementari.
Occorre ricordare che ogni periodo di detenzione relativo al M.A.E. deve essere dedotto dalla durata complessiva della privazione della libertà eventualmente inflitta.
La persona interessata può prestate il suo consenso alla consegna in modo irrevocabile, venendo pertanto informata puntualmente sulle conseguenze di tale espressione di volontà.
In tal caso, viene presa una decisione (con ordinanza) sull’esecuzione del mandato entro 10 giorni dal consenso.
Quando l’esecuzione e la consegna possono essere rifiutati
Ogni Stato membro non darà esecuzione ad un M.A.E.:
Può altresì rifiutare la consegna in caso di prescrizione dell’azione penale o della pena, se la persona interessata non si è presentata personalmente presso l’A.G. n cui è stata pronunciata la condanna, a meno che non siano state adottate adeguate cautele (per il c.d. processo in contumacia).
Disposizioni pratiche
Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione ed è inviato mediante qualsiasi mezzo che sia in grado di produrne una registrazione scritta e che consente allo Stato membro ricevente di verificarne l’autenticità.
Il Mandato di arresto europeo in Italia
La decisione quadro europea del 13 giugno 2002 è stata recepita in Italia con la legge 12 aprile 2005 n. 69, recante appunto “disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra gli Stati membri”.
Si applica alle richieste di esecuzione di mandati emessi dopo la sua entrata in vigore (14 maggio 2005) e per reati commessi successivamente al 7 agosto 2002, mentre per le richieste di esecuzione relative a reati commessi anteriormente a tale data si applicano le disposizioni vigenti in materia di estradizione (artt. 697 - 722 del c.p.p.).
In Italia, pertanto, si potranno avere più regimi regolatori della consegna di persone che si trovino sul suolo nazionale:
rapporti con gli Stati membri della Unione Europea per cui si applica il M.A.E.;
Con l’introduzione del M.A.E. si è inteso, in sostanza, stabilire un rapporto diretto fra AA.GG. e non più fra Stati, cosicché sarà solamente la A.G. a decidere sulla consegna verso l’estero mentre il Ministro della Giustizia non ha alcun potere, limitandosi ad essere un canale di trasmissione delle richieste.
Tipi di M.A.E. , competenze e procedure: linee generali
M.A.E. c.d. passivo
Il M.A.E. viene inviato, per il tramite del Ministero, direttamente dalla A.G. straniera, che a sua volta aveva emesso un provvedimento restrittivo interno, alla Corte di Appello territorialmente competente (ciò in base al luogo ove la persona richiesta in consegna si trova).
A seconda che la persona interessata sia tratta in arresto dalla polizia giudiziaria ovvero a seguito di mandato emesso dalla Corte di Appello su richiesta, si seguiranno le procedure scandite dagli artt. 9 - 15 della l. 69/2005.
Quanto ai motivi di rifiuto, la l. 69/2005 ne prevede. all’art. 18. molteplici, tutti obbligatori.
Peraltro, nel caso di M.A.E. c.d. processuale, l’art. 17 l. 69/2005 prevede che non possa farsi luogo alla consegna in assenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Nel caso in cui la richiesta di consegna riguardi un cittadino italiano, la consegna può essere subordinata alla condizione che lo stesso venga ritrasferito in Italia per scontarvi l’eventuale condanna (art. 18 l. r) l. 69/2005).
In proposito, con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010 con pubblicazione in G.U. in data 24.6.2010, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 18 l. r) l. 69/2005 limitatamente alla parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro paese membro dell’UE, che legittimamente ed effettivamente risieda o abbia dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.
Pertanto, in questo caso, qualora si accerti che lo straniero sia radicato sul territorio dello Stato, può rifiutarsi la consegna e disporsi che la pena inflitta sia scontata in Italia secondo le norme del diritto interno.
M.A.E. c.d. attivo
In questo caso, la competenza alla emissione del M.A.E. è individuata nel G.I.P. che ha emesso il provvedimento restrittivo (ovvero il Pubblico Ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza definitiva ordinata in sentenza).
Competente per l’invio della richiesta allo Stato estero e per la esecuzione è il Ministero della Giustizia.
Estradizione
Cosa è
Le norme del codice di procedura penale (artt. 697 – 722) regolano le procedure di consegna ad uno Stato estero o di ricezione da uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale, laddove lo Stato estero non faccia parte dell’Unione Europea, ovvero si tratti di richieste anteriori alla data del 14 maggio 2005 o per reati commessi anteriormente al 7 agosto 2002.
Quando si applica
Quando non ricorrono le ipotesi di applicazione della disciplina della legge n. 69/2005 (M.A.E.), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 697 – 719 c.p.p. (estradizione passiva) e agli artt. 720 – 722 c.p.p. (estradizione attiva) che si utilizzano anche per le richieste provenienti da Paesi membri dell’Unione Europea in data anteriore al 14 maggio 1005 o per fatti anteriori al 7 agosto 2002.
L’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione può essere concessa o offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni, purché non siano espressamente vietate.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Vige il divieto di estradizione per i reati politici.
A quali condizioni si applica
L’art. 716 c.p.p. consente l’arresto da parte della p.g. quando vi sono i seguenti requisiti:
1) vi sia una richiesta di consegna da parte di uno Stato estero risultante dalla comunicazione di un ordine di esecuzione di pena o di un provvedimento restrittivo all’organo di coordinamento delle polizie internazionali (INTERPOL) o dall’inserimento dei citati atti nel Sistema di Informazione Schengen (SIS);
2) vi sia una descrizione dei fatti con la specificazione dei reati, l’indicazione degli elementi di identificazione dell’estradando, dati questi che devono risultare dalla richiesta di cui al punti n.1;
3) vi sia il pericolo di fuga;
4) ricorrano ragioni di urgenza.
I principi perché possa darsi corso alla procedura di estradizione sono i seguenti:
1) principio della doppia incriminazione (l'estradizione presuppone che il fatto sia punibile in concreto sia nello Stato richiedente sia nello Stato concedente);
2) principio della specialità (l'estradizione concessa con riferimento a un determinato fatto non può estendersi a un fatto diverso anteriormente commesso);
3) principio del ne bis in idem (non è ammessa l'estradizione relativa a un fatto per il quale sia già celebrato nello Stato un processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento).
La competenza
La competenza spetta al Presidente della Corte di Appello territorialmente competente e ciò in base al luogo ove si trova la persona richiesta in consegna.
Tipi di estradizione
L'estradizione può essere attiva o passiva.
È attiva (artt. 697 – 719 c.p.p.) quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio.
E’ passiva (artt. 720 – 722 c.p.p.) quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.
Estradizione passiva
Nel caso di estradizione passiva è compito del Ministro di Giustizia concederla previa decisione del giudice competente (Corte di Appello), come stabilito dall'art. 697 c.p.p.
Se l'estradizione viene concessa, segue una fase prettamente politica in quanto il Ministero ha, comunque, la facoltà di non dare corso alla estradizione medesima: il provvedimento ministeriale è, a sua volta, ricorribile davanti alla giustizia amministrativa.
Come si fa (la procedura)
La procedura estradizionale ha inizio con la richiesta dello Stato estero effettuata ai sensi dell’art. art. 700 c.p.p. con domanda scritta e acclusa copia del provvedimento da eseguire.
Nella domanda devono essere illustrati i dati della persona da identificare, il tempo ed il luogo dei fatti che costituiscono il reato, la qualificazione giuridica del fatto previsto come reato e le norme applicabili.
Normalmente, a seguito della consultazione degli strumenti di informazione di polizia quali l’Interpol, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata.
L’arresto viene eseguito nelle forme ordinarie, previa compiuta identificazione della persona ricercata ed invito a nominare un difensore di fiducia o in mancanza nominandone uno di ufficio.
La persona arrestata dovrà, altresì, essere informata del contenuto della richiesta estera: nel caso in cui non parli la lingua italiana, dovrà essere nominato un interprete che traduca tutti gli atti e raccolga le dichiarazioni dell’arrestato.
Subito dopo, la p.g. avvisa il Ministro della Giustizia e il Presidente della Corte di Appello ponendo l’arrestato entro le successive 48 ore a disposizione, affinché il Presidente della Corte, o un suo delegato, provveda alla convalida dell’arresto che deve essere effettuata entro le ulteriori 96 ore dalla sua esecuzione.
Si instaura, all’esito, un procedimento, svolto con rito camerale, nel corso del quale la Corte di Appello controlla la legittimità dei requisiti della domanda e verifica l’assenza delle cause ostative all'accoglimento della richiesta di estradizione.
L'atto conclusivo è una sentenza avverso la quale è previsto il ricorso avanti la Corte di Cassazione.
Se la Corte di Appello accoglie la richiesta di estradizione trasmette gli atti al Ministro della Giustizia che provvede alla consegna.
Quando l’esecuzione e la consegna possono essere rifiutati
La consegna può essere rifiutata nei seguenti casi:
1) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
2) quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o, comunque, ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
Estradizione attiva
È il caso contrario di quella passiva.
Anche in questo caso è il Ministro che fa una domanda espressa, sia spontaneamente sia su richiesta del Procuratore Generale: in tale ultimo caso può rifiutare di darvi corso, previa compiuta motivazione.
L’art. 720. comma 4°, c.p.p. prevede la possibilità di accordi politici tra il Ministero della Giustizia e lo Stato estero per l'estradizione, accordi che, tuttavia, non possono essere in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.