DIRITTO ALLO STUDIO
Permessi studio
Il diritto allo studio dei dipendenti già disciplinato dall’articolo 13 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 16.5.2001 è ora disciplinato dall’art. 46 del CCNL – Funzioni centrali, è stato riformulato dal C.C.N.L. sottoscritto il 12 febbraio 2018, che ha apportato alcune modifiche: e 12:
- proporzionamento per i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, con lo status di studente a tempo parziale, dei permessi in funzione del rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale (co. 10);
- possibilità di usufruire dei permessi studio per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi, o da altri soggetti autorizzati, da parte dei dipendenti appartenenti ai profili professionali per cui è richiesta l’iscrizione ad ordine o collegi professionali.
I permessi studio possono essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
L’accordo integrativo di amministrazione sottoscritto il 28.7.2003 (trasmesso agli Uffici con nota prot. n. 117/753/PT/I del 6/08/2003) ha definito i criteri generali e le modalità operative per la concessione dei permessi studio retribuiti.
- Le domande vanno presentate presso l’ufficio in cui il dipendente presta servizio
- Termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno
- I permessi si riferiscono all’anno solare successivo
- Le domande pervenute vanno trasmesse tempestivamente, con apposito elenco, alla Corte di Appello
- Non si terrà conto di domande tardive ad eccezione di ipotesi di cause non imputabili al dipendente o di corsi non prevedibili alla data del 30 novembre
- La Corte di Appello, entro il 31 dicembre, forma la graduatoria, in attesa della comunicazione del Ministero relativa al contingente assegnato al distretto
- Il Ministero, entro il mese di gennaio, comunica il contingente distrettuale del personale che può usufruire del beneficio (3% delle unità in servizio nel distretto ad ogni inizio di anno, con arrotondamenti all’unità superiore)
- La Corte di Appello, entro il 15 febbraio, concede i permessi di studio dandone comunicazione, insieme alla graduatoria, alle OO.SS. ed agli uffici che provvederanno a darne comunicazione ai dipendenti interessati
- Il 15 marzo è il termine ultimo in base al quale i dipendenti dovranno presentare agli uffici presso i quali lavorano le domande relative ai corsi che non erano prevedibili alla data del 30 novembre dell’anno precedente
- Tali domande potranno essere accolte nei limiti dei posti che risulteranno disponibili nel distretto a seguito della eventuale ridistribuzione che il Ministero effettuerà entro il 15 aprile
Ai fini della richiesta di permesso studio vanno compilati i moduli allegato A e allegato B tenendo presente che i permessi sono utilizzabili solo per frequentare le lezioni e non per preparare gli esami o effettuare attività di ricerca e/o studio, connessa alla preparazione dell’esame finale dei corsi: la concessione permessi studio “è finalizzata a consentire la partecipazione ai corsi che si svolgono durante l’orario di lavoro.
Il dipendente che dovesse fruire di ore di permesso di studio per seguire delle lezioni a distanza dovrà presentare “un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che:
- quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica;
- sia le giornate che gli orari sono coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
- solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.
Cfr.: direttive impartite dal Capo del Dipartimento con circolari prot. n. 117/10646/DGPF/I del 28/10/2011 e prot. n. 10031/DGPF/I e 31/01/2012.
MODULISTICA |
Art. 46 CCNL 2019-2018 |
 |
Accordo 28 luglio 2003 permessi studio |
 |
Circolare 117-10030 DGPF del 28.01.2012 permessi studio |
 |
Circolare 117-10645 DGPF del 28.10.2011 permessi studio |
 |
Allegati A e B |
 |