Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari

Il comma 526, articolo unico, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) - sostituendo il secondo comma, articolo 1, della legge 392/1941 e, conseguentemente, abrogando i successivi articoli 2, 3, 4 e 5, prevede il trasferimento al Ministero della Giustizia dal 1° settembre 2015 delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari, che sulla base della previgente normativa erano a carico dei Comuni (e parzialmente rimborsate dallo Stato).

Dallo stesso termine, lo Stato non corrisponderà più ai Comuni i canoni di locazione per gli immobili di loro proprietà adibiti a sede di uffici giudiziari, mentre continueranno a conservare tale destinazione i locali demaniali adibiti allo stesso uso.

Il trasferimento al Ministero della Giustizia della titolarità delle spese obbligatorie per gli uffici giudiziari non comporta lo scioglimento dei rapporti contrattuali in corso, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del passaggio.

Il Ministero subentra salva facoltà di recesso.

Il comma 529, articolo unico, della citata legge di Stabilità prevede che con decreto Giustizia-Economia sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese per il suo funzionamento, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio.

La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto degli stessi ministeri, ma avente natura non regolamentare.

Con DPR 18 agosto 2015, n. 133, pubblicato sulla GU n. 198 del 27-8-2015, è stato approvato il "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Con tale Regolamento sono state individuate le misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina senza nuovi o maggiori oneri finanziari ed istituita in ogni circondario la "Conferenza permanente". La Conferenza è composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. E' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

Ad essa sono demandati i compiti di individuare i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indicare le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza sono svolti dal procuratore generale.

Alle riunioni sono invitati il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati. Possono inoltre essere invitati esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.

L'esecuzione delle delibere e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti sono di competenza dei dirigenti amministrativi.

Rif. Normativi: legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) articolo 1 commi 526, 527, 528, 529 e 530

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La previgente Commissione di Manutenzione dei locali e mobili
La legge n. 392 del 24 aprile 1941 ha trasferito ai Comuni i servizi relativi ai locali e ai mobili degli Uffici Giudiziari, per i quali lo Stato verserà un contributo annuo (art. 2, co.2) determinato anche sulla base dei rendiconti redatti dai Comuni esaminati ed approvati dalla Commissione di Manutenzione
La circolare applicativa del Ministero della Giustizia, n. 2068/41 individua tra i compiti delle Commissioni di Manutenzione:
- la gestione degli spazi
- una più razionale utilizzazione delle risorse strumentali.
Con successiva circolare n. 22/94 sono state fissate nuove regole in merito a composizione, competenze e modalità di funzionamento delle Commissioni di Manutenzione.
Le Commissioni di Manutenzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 sono istituite in ogni circondario e composte:
- dai Capi degli Uffici,
- dal Funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo,
- dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati.
Le Commissioni di Manutenzione sono presiedute, nella sede degli Uffici Distrettuali dal Presidente della Corte d'Appello, negli altri casi dal circondariali dal Presidente del Tribunale.
La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque in ogni caso in cui lo stesso ne ravvisi la necessità.
La convocazione della Commissione, per l’esame di argomenti specifici, può inoltre essere sollecitata da ciascun componente.
Quando è necessario deliberare su questioni attinenti a un solo edificio è facoltà del Presidente convocare la Commissione in forma ridotta, al fine di semplificarne il funzionamento con la partecipazione:
- dei soli Capi degli Uffici aventi sede nell’edificio interessato;
- del Dirigente amministrativo più anziano in ruolo;
- del Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Alla Commissione di manutenzione sono affidate le delibere in materia di:
- acquisizione, manutenzione, assegnazione e adattamento dei locali alle esigenze degli uffici;
- riparazione di mobili, servizi di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, pulizia, telefonia, custodia dei locali;
- sicurezza delle strutture giudiziarie, la cui specifica competenza, ai sensi del D.M. 28 ottobre 1993 e della circolare ministeriale n. 4/94 del 28 marzo 1994,è demandata al Procuratore Generale.
(cfr legge n. 392/41; circ. min. n. 2068/41; circ. n. 22/94; articolo 1,comma 2, e 3 della legge n. 187/1998).

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