Competenze

Consiglio Giudiziario

Il Consiglio Giudiziario è un organo elettivo della magistratura ordinaria, costituito presso ogni Corte d’Appello, con competenze tassativamente indicate dalla legge (D.Lgs. 27-1-2006 n. 25 come modificato dalla L. 111/2007). Svolge una importante attività istruttoria ed esprime pareri su materie ed affari di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale ne sono membri di diritto. Il numero degli altri componenti varia proporzionalmente in funzione del numero complessivo di magistrati in servizio nel distretto. I componenti del Consiglio Giudiziario rimangono in carica per un periodo di quattro anni.

Il Consiglio Giudiziario opera in tre diverse composizioni, ciascuna con proprie competenze attribuite dalla legge.

Del Consiglio Giudiziario di Venezia in composizione ordinaria fanno parte, oltre che i due membri di diritto,  altri quattordici componenti: dieci magistrati, di cui sette giudici e tre pubblici ministeri, e  quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione.

In questa composizione, il Consiglio formula pareri sulle Tabelle degli uffici giudicanti e sulle Tabelle infradistrettuali, esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto segnalando al Ministro della Giustizia l'esistenza di eventuali disfunzioni nell'andamento di un ufficio, formula pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del distretto.

 

Del Consiglio Giudiziario di Venezia in composizione togata fanno parte, oltre che i due membri di diritto, solo i dieci magistrati (sette giudici e tre pubblici ministeri).

In questa composizione, il Consiglio formula pareri per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive; per la valutazione di professionalità dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del CSM o a richiesta dello stesso Consiglio; per l’autorizzazione allo svolgimento da parte dei magistrati di incarichi extragiudiziari; sulla eventuale sussistenza di incompatibilità (artt. 18 e 19 o.g.).

Del Consiglio Giudiziario sezione autonoma fanno parte, oltre che i due membri di diritto,  altri undici componenti: cinque magistrati e un avvocato eletti tra i componenti del Consiglio Giudiziario, tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti dai magistrati onorari del distretto.

A norma dell’art.10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 25, la Sezione autonoma ha le seguenti competenze: 1) procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;  2) proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei; 3) giudizio di idoneità' per la conferma nell'incarico;  4) valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari; 5) pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace.

La Sezione Autonoma esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività' dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.