CONTATTI | |
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TELEFONO: | tel. 041 5217643 |
UBICAZIONE: |
Palazzo Grimani - Piano Terra |
LA COMMISSIONE |
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COMPOSIZIONE biennio 2018/2019 |
PRESIDENTE: Carlo CITTERIO – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Venezia COMPONENTE: Lina TOSI – Magistrato del Tribunale di Venezia COMPONENTE: Antonello ZARA- Dirigente della Polizia di Stato - Divisione Anticrimine di Venezia COMPONENTE: Roberto GRASSI - Tenente Colonnello - Capo Ufficio Comando Provinciale Carabinieri Venezia COMPONENTE: Patrizio MILAN - Colonnello - Comandante del I Gruppo della Guardia di Finanza di Venezia COMPONENTE: Emanuela MARINUCCI - Commissario Coordinatore dell’Amministrazione Penitenziaria COMPONENTE: Enzo SGORLON - Vice Comandante Polizia Locale della Città Metropolitana di Venezia COMPONENTE: Gianni FRANZOI - Commissario Capo - Ufficiale di P.G. Polizia Municipale di Venezia SEGRETARIO: Serafino RUGGIERO – cancelliere esperto della Corte di Appello di Venezia (tel. 041 5217643) |
COMPETENZE E FUNZIONI |
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La Commissione di disciplina ex art. 17, 3° co. Disp. Att. c.p.p.[1] (Disposizioni relative alla polizia giudiziaria - Procedimento disciplinare)
Presso la Corte di Appello è istituita una Commissione competente a giudicare dell’azione disciplinare, promossa dal Procuratore Generale, nei confronti degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che prestano servizio del distretto in relazione alle trasgressioni compiute nell’esercizio delle loro funzioni. L’attività della Commissione di disciplina ha carattere amministrativo. La Commissione è composta da due magistrati, nominati dal Consiglio giudiziario ogni due anni - un presidente di sezione della Corte di Appello, che la presiede, e da un magistrato di tribunale - e da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di Polizia Giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal Questore, dal comandante di Legione dei Carabinieri e dal Comandante di zona della Guardia di Finanza, o qualora, l’incolpato non appartenga a tali amministrazioni, da un ufficiale di polizia giudiziaria designato dall’amministrazione di appartenenza. Il procedimento disciplinare nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria è regolato dagli articoli 16-19 delle Norme di Attuazione del c.p.p.. L'inizio dell'azione è comunicato all'amministrazione nella quale l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria dipende e può essere esercitata quando: - omette di riferire all'autorità giudiziaria la notizia di reato; - omette o ritarda l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esegue solo in parte o negligentemente; - vìola ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle sue funzioni. L'accusa è esercitata dal Procuratore Generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha la facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio. [1] DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale |