CONTATTI | |
---|---|
PEC: | prot.ca.venezia@giustiziacert.it |
PEO: | collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it |
UBICAZIONE: |
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli - Piano 1° - Stanza n. |
IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE | |
---|---|
COMPOSIZIONE | |
Nominativo: | ZANON GABRIELLA |
Qualifica: | Presidente |
Nominativo: | FLORIT FRANCESCO |
Qualifica: | Componente effettivo |
Nominativo: | PILLA VITTORIO |
Qualifica: | Componente effettivo |
Nominativo: | SCARAMUZZA ALBERTO |
Qualifica: | Componente effettivo |
Nominativo: | BASAGLIA MARCO |
Qualifica: | Componente effettivo |
Nominativo: | LOERO FRANCESCO |
Qualifica: | Componente effettivo |
Nominativo: | PANOZZO FABRIZIO |
Qualifica: | Componente effettivo |
Nominativo: | COLTRO |
Qualifica: | Componente supplente |
Nominativo: | CAVAGGION CRISTINA |
Qualifica: | Componente supplente |
Nominativo: | RUSSO SALVATORE |
Qualifica: | Componente supplente |
Nominativo: | VOLTOLINA UMBERTO |
Qualifica: | Componente supplente |
SEGRETERIA DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE | |
---|---|
PERSONALE AMMINSTRATIVO | |
Nominativo: | BREDA PIERO |
Qualifica: | Direttore |
Telefono: | 041-5217639 |
Nominativo: | PELLIZZON ENNIO |
Qualifica: | Operatore Giudiziario |
Telefono: | 041-9653762 |
Per la consegna dei rendiconti elettorali si prega di concordare un appuntamento ai numeri 0419653762 operatore giudizario Ennio Pellizon o 0415217639 direttore Piero Andrea Breda.
La consegna può avvenire anche via pec prot.ca.venezia@giustiziacert.it indicando nell’oggetto COLLEGIO DI GARANZIA ELETTRALE DEPOSITO RENDICONTO
COMPETENZE E FUNZIONI |
---|
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 13 della Legge 10/12/1933 n. 515, costituisce una speciale autorità indipendente alla quale è demandato il compito il controllo sulle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art. 7 L. 515/93) e regionali (art. 5 L. 43/95) e comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 13, co. 6 L. 96/2012) ed europee (art. 14 L.96/2012). La documentazione relativa alle spese va inoltrata oltre che al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale rispettivamente al Presidente della Camera, del Senato o del Consiglio Regionale o del Consiglio Comunale e, relativamente alle elezioni europee al Presidente della Camera dei deputati. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale è composto dal Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato), che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche o tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti. Non possono essere nominati componenti del Collegio:
Nomina del mandatario elettorale (art. 7 L. 515/1993) Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Deve nominare un mandatario elettorale anche il candidato che, pur avvalendosi esclusivamente di denaro proprio, spende oltre 2.500 Euro. Il candidato deve designare per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale competente in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario elettorale [modello politiche 2018] [modello mandatario elezioni europee] [modello mandatario elezioni comunali]. La designazione, con allegata copia di un documento di riconoscimento del candidato e del mandatario, può essere consegnata a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec entro il periodo della campagna elettorale. Il candidato non può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale deve registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 (del citato art. 7) relative alla campagna elettorale del candidato designante. A tal fine si avvarrà di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Per le sole elezioni regionali i candidati che spendano meno di 2582,28 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art.5, comma 4, L.43/95) possono scegliere di non nominare un mandatario. Del pari sono esclusi dalla nomina del mandatario elettorale i candidati alle elezioni comunali i candidati che spendono meno di 2.550 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio (art.13, co. 6, L.96/2012). Limiti di spesa (art. 7 L. 515/1993, art.5 comma 1 L.43/95) I limiti di spesa, variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio, sono fissati dalla citata Legge 515/93 e successive modificazioni. I limiti di spesa relativi ai canditi per le Elezioni Regionali sono fissati dall’art. 5, comma 1, della Legge 43/95 e vengono rivalutati con apposito Decreto Ministeriale in occasione di ogni elezione regionale. Relativamente alle elezioni politiche, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta. Per le Elezioni politiche 2018 i candidati in più collegi hanno un limite di spesa fissato a € 52.000 per ciascun collegio plurinominale o uninominale, [vedi tabella collegi] a cui si somma un importo variabile pari a 1 centesimo per abitante; si presenta un rendiconto unico per tutti i collegi del Veneto. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della citata legge 515/1993. La dichiarazione (art. 7 L. 515/1993) La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa:
Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Controllo e pubblicità (art. 14 L. 515/1993 – art. 5 L. 43/95) Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità, a tal fine può richiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e avvalersi dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro il suddetto termine di centottanta giorni. Sanzioni (art. 15 L. 515/1993) In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata. La mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25.882,84 ad un massimo di € 103.291,38. Nel caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica. Normativa di riferimento
|